Sez. U, Sentenza n. 267 del 14/01/1983 (Rv. 425084 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - SERVIZIO GESTITO DIRETTAMENTE DAL COMUNE IN ECONOMIA - NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - EVENTUALE DIVERSA DEFINIZIONE O QUALIFICAZIONE ADOTTATA NELLE RELATIVE DELIBERE COMUNALI, E ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLA DISCIPLINA PRIVATISTICA FISSATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - SERVIZIO GESTITO DIRETTAMENTE DAL COMUNE IN ECONOMIA - NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - EVENTUALE DIVERSA DEFINIZIONE O QUALIFICAZIONE ADOTTATA NELLE RELATIVE DELIBERE COMUNALI, E ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLA DISCIPLINA PRIVATISTICA FISSATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - IRRILEVANZA.*
Il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti al servizio di nettezza urbana ha natura non privatistica, ma pubblicistica, e, come tale, è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora il servizio stesso sia espletato dal comune non mediante la Costituzione di un'azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla propria organizzazione pubblicistica, ma mediante gestione diretta in economia, secondo la previsione degli artt. 2 e 15 del R.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, sicché quei dipendenti vengano ad essere stabilmente inseriti nell'ambito di detta organizzazione, per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente territoriale. Tale natura del rapporto di lavoro va affermata a prescindere dall'eventuale diversa definizione o qualificazione adottata nelle delibere comunali ad esso inerenti, e non resta esclusa per il fatto del suo non incompatibile assoggettamento alla disciplina privatistica fissata dai contratti collettivi per il personale delle imprese esercenti il servizio di nettezza urbana. (V 4690/80, mass n 408499; (V 4561/78, mass n 394235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 1, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 15, Legge 20/03/1941 num. 366 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)