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Sez. 4, Sentenza n. 7224 del 07/11/1980 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149853 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - COLPA CARATTERIZZATA DALLA NEGLIGENZA - DEL SANITARIO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149853-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - COLPA CARATTERIZZATA DALLA NEGLIGENZA - DEL SANITARIO - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Risponde a titolo di colpa, caratterizzata dalla negligenza, il sanitario che non valuti le possibili conseguenze di ogni suo atto e non riduca al minimo i disagi ad esso connessi, attraverso l'adozione di tutte le cautele possibili, a cominciare dalla scelta degli strumenti più idonei. (sotto il profilo della negligenza e non già dell'imprudenza la Corte suprema ha ritenuto sussistere la responsabilità del medico, che non ha adottato tutte le cautele riguardanti, innanzitutto, la scelta dello strumento più idoneo per un principiante - quale era l'imputato - nell'effettuare una puntura sternale, onde evitare il pericolo di una perforazione dell'osso e della conseguente lesione del cuore, con successiva morte del paziente). (V. Mass. N. 138925, anno 1978 secondo cui la colpa professionale del medico o dell'esercente la professione sanitaria deve ricercarsi sulla base di elementi certi, valutati rigorosamente poiché la violazione dei principi di diligenza, di prudenza e di perizia deve trovare riscontro in una pari violazione delle norme che regolano la condotta del professionista).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)