Sez. 4, Sentenza n. 8917 del 24/06/1983 Ud. (dep. 26/10/1983) Rv. 160867 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - COLPA CARATTERIZZATA DALLA NEGLIGENZA DEL SANITARIO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - COLPA CARATTERIZZATA DALLA NEGLIGENZA DEL SANITARIO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Ai fini della punibilità dell'esercente la professione sanitaria, quando la condotta sia censurata per imprudenza o negligenza, è sufficiente la omissione della diligenza comune, rapportata, cioè, al grado medio di cultura e capacità professionale, ovvero la violazione delle norme tecniche generalmente accolte e pertanto risponde a titolo di colpa il sanitario quando non valuti le possibili conseguenze di ogni suo atto e non riduca al minimo i rischi di ogni terapia e dei possibili interventi. Sotto il profilo della negligenza sussiste perciò la responsabilità del medico che prescrive farmaci (nella specie lisozima) potenzialmente idonei a determinare l'insorgere di crisi anafilattiche, senza effettuare le prove necessarie per prevenire l'insorgere di fenomeni allergici potenzialmente mortali, e in particolare la prova epicutanea, limitandosi a domandare al paziente se preesistano nel suo organismo condizioni idonee a determinare reazioni allergiche. (Conf mass n 149853 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)