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Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 16/04/2004 (Rv. 572112 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione - Violazione in difetto di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione - Esclusione - Modifica dell'art. 111 Cost. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572112-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Anche a seguito della modifica dell'art. 111 Cost. introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in difetto di ricusazione la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa (a meno che egli non abbia un interesse proprio e diretto nella causa), giacché la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità - terzietà del giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l'imparzialità - terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)