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Sez. 3, Sentenza n. 23930 del 12/11/2009 (Rv. 610235 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Difetto di tempestiva ricusazione - Invocabilità della violazione dell'obbligo di astensione in sede di gravame - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2009-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610235-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, come motivo di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)