Sez. L, Sentenza n. 2196 del 27/03/1986 (Rv. 445353 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA SOSPENSIONE ATTIVITÀ E L'AUTORIZZAZIONE AL BENEFICIO - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA SOSPENSIONE ATTIVITÀ E L'AUTORIZZAZIONE AL BENEFICIO - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Ove il datore di lavoro faccia richiesta di intervento della cassa integrazione guadagni, egli - nel periodo di tempo tra la sospensione dell'attività lavorativa e l'autorizzazione alla erogazione del beneficio richiesto - non è liberato dall'Obbligo retributivo nei confronti dei lavoratori dipendenti, a meno che non sia riscontrabile - in applicazione del diritto comune - una vera e propria causa di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione. (Conf 4250/85, mass n 441742).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)