Sez. 5, Sentenza n. 4754 del 22/02/2024 (Rv. 670395-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETA' E DI ASSOCIAZIONI | Imposta di registro - Atto societario ex art. 4, lett. a), tariffa I, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito di applicazione - Atto del socio di rinuncia al finanziamento - Esclusione - Scopo di evitare la riduzione del capitale - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETA' E DI ASSOCIAZIONI
In tema di imposta di registro, negli atti societari soggetti all'imposizione fiscale prevista ex art. 4, lett. a), della tariffa I allegata al TUR, rientrano esclusivamente quelli che sono espressione della volontà assembleare; non vi rientra, pertanto, l'atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal singolo socio, restando irrilevante la finalità di evitare la riduzione del capitale e il conseguente futuro aumento dello stesso.
DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 4 lett. A, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)