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Sez. 5 - , Sentenza n. 3841 del 08/02/2023 (Rv. 667328 - 03)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Imposta di registro - Enunciazione - Finanziamento soci - Imputazione del finanziamento ad aumento del capitale sociale - Cessazione dell'originaria enunciazione - Sussistenza - Tassazione dell'atto enunciato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667328-03

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta, poiché l'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)