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Sez. 2, Sentenza n. 44677 del 20/10/2015 Cc. (dep. 06/11/2015) Rv. 265340 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Medico in pensione già convenzionato quale medico di famiglia - Esecuzione di prestazioni professionali in luogo di altro medico convenzionato presso il quale si erano trasferiti i pazienti - Inesistenza del danno patrimoniale - Configurabilità del delitto di truffa - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265340-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Non ricorrono gli estremi del reato di truffa nel caso in cui, a seguito del trasferimento dei pazienti già assistiti da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, per effetto del pensionamento dello stesso, nella lista di cui alla Convenzione per i medici di famiglia di altro professionista ancora in attività, quest'ultimo si sia fatto sostituire nell'espletamento dell'assistenza medica dal medico in quiescenza, consentendogli, altresì, di utilizzare, per le prescrizioni, il proprio ricettario e percependo dalla ASL i relativi compensi. (La Corte ha sottolineato, in motivazione, l'insussistenza del danno patrimoniale per la ASL per avere comunque i pazienti, nella specie, ricevuto l'assistenza medica prevista da soggetto qualificato e dotato di competenza specifica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)