Sez. 2, Sentenza n. 38333 del 12/07/2001 Ud. (dep. 24/10/2001) Rv. 220339 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Medico non convenzionato con il servizio sanitario nazionale - Esecuzione di prestazioni professionali in luogo di medico convenzionato - Mancata percezione di compensi - Inesistenza del danno patrimoniale - Configurabilità del delitto di truffa - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, se non risulta che la U.S.L. abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)