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Sez. L, Sentenza n. 12674 del 20/06/2016 (Rv. 640423 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 2010 - Deduzione di vizi formali - Interesse ad impugnare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640423-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, sicché, attesa l'inesistenza di statuizioni sulle spese processuali da caducare nel caso di ingiunzione emessa fuori dai casi previsti dalla legge, è carente d'interesse l'impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. n. 639 del 1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)