Sez. L, Sentenza n. 3706 del 14/04/1987 (Rv. 452651 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - INAIL - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE EMESSA DA DETTO ISTITUTO - GIUDIZIO DI MERITO - CONFIGURABILITÀ - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ O DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA MONITORIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - INAIL - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE EMESSA DA DETTO ISTITUTO - GIUDIZIO DI MERITO - CONFIGURABILITÀ - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ O DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA MONITORIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il difetto delle condizioni di legittimità o di ammissibilità della procedura monitoria non esclude il giudizio di merito sulla pretesa creditoria ingiuntivamente azionata, potendo spiegare rilievo solo al diverso fine della regolamentazione delle spese. Tale principio è applicabile anche al giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale emessa dall'i.N.A.I.L. ai sensi del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, poiché anche nel giudizio di merito che fa seguito alla opposizione a tale ingiunzione l'oggetto è rappresentato dalla fondatezza o meno del diritto dell'istituto assicuratore a riscuotere i premi, salva, rispetto al giudizio di opposizione a normale decreto ingiuntivo, la diversa incidenza dell'Onere della prova. (V 7275/83, mass n. 431870; (V 4665/83, mass n 429556).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)