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Sez. 6, Sentenza n. 11004 del 26/02/2009 Cc. (dep. 12/03/2009) Rv. 242927 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Medico chirurgo abilitato all'esercizio della professione - Interventi di chirurgia plastica in anestesia locale - Necessità di apposita abilitazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242927-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Non integra il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 cod. pen. la condotta del medico che, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, effettui nel proprio ambulatorio interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o a bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 09/08/1954 num. 653

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)