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Sez. 6, Sentenza n. 49116 del 25/09/2003 Cc. (dep. 22/12/2003) Rv. 227437 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Medico abilitato all'esercizio della professione - Svolgimento di attività di fisioterapia - Necessità di apposita abilitazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227437-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

In tema di reato di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 cod. pen., l'iscrizione all'albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche di quelle ausiliarie per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione (come ad. es. per l'odontoiatria, il radiologo o l'anestesista). Ne consegue che non incorre nel reato di cui all'art. 348 cod. pen. il medico chirurgo, abilitato all'esercizio della professione, che svolga attività, esclusiva o connessa, di fisioterapista.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)