Sez. 3, Sentenza n. 1926 del 24/02/1987 (Rv. 451239 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - DECISIONE DI QUESTIONI ATTINENTI ALL'ESISTENZA DEL DIRITTO DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE OD ALLA PORTATA SOSTANZIALE DEL TITOLO - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - DECISIONE DI QUESTIONI ATTINENTI ALL'ESISTENZA DEL DIRITTO DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE OD ALLA PORTATA SOSTANZIALE DEL TITOLO - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITÀ.*
Il provvedimento con il quale il pretore, a norma dell'art. 612 cod. proc. civ., determina le modalità di attuazione pratica dell'esecuzione, ha Forma e contenuto di ordinanza; qualora, invece, il pretore decida anche questioni attinenti all'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione od alla portata sostanziale del titolo, il provvedimento acquista natura di sentenza ed è impugnabile mediante appello, senza che il giudice di secondo grado, investito della controversia solo per quanto riguarda il contenuto decisorio dell'ordinanza, possa statuire anche in ordine alle modalità della esecuzione, disposte dal pretore. (nella specie, applicando i suesposti principi, il S.C. ha cassato senza rinvio la pronuncia del tribunale che decidendo sull'appello avverso un'ordinanza pretorile ex art. 612 cod. proc. civ. avente contenuto parzialmente decisorio, aveva dettato anche le modalità dell'esecuzione). (Conf 4429/85, mass n 441887; (Conf 3123/82, mass n 421060).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)