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Sez. 2, Sentenza n. 4429 del 13/08/1985 (Rv. 441887 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI SULLA CORRISPONDENZA DELLE MISURE RICHIESTE AL CONTENUTO DEL TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE - MEZZI.*
Stato
decisa il 1985-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441887-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI SULLA CORRISPONDENZA DELLE MISURE RICHIESTE AL CONTENUTO DEL TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE - MEZZI.*

Non è impugnabile, neppure con ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., il provvedimento, avente natura e Forma di ordinanza, con cui il pretore, limitandosi ad interpretare la sentenza di condanna per violazione di un Obbligo di fare o di non fare, ne determina, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. civ., le modalità di esecuzione. Per contro, qualora innanzi al pretore, adito ai sensi della norma predetta, sorga contrasto sulla corrispondenza o meno delle misure richieste al contenuto del titolo esecutivo, il provvedimento con il quale il pretore medesimo risolva detta questione, ancorché emesso in Forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza su una opposizione all'esecuzione, pronunciando in via decisoria sull'Azione esecutiva in relazione all'interpretazione del titolo, ed è, pertanto, impugnabile con appello, e non con ricorso per Cassazione a norma del citato art. 111 della Costituzione. (V 5178/81, mass n 415977; (Conf 1077/81, mass n 411624, sulla seconda parte; (Conf 289/81, mass n 410716; (Conf 977/79, mass n 397166).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)