Sez. 1, Sentenza n. 10027 del 14/10/1997 (Rv. 508866 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Avvenuto scioglimento della società - Rappresentanza della stessa prima della nomina dei liquidatori - Amministratori in carica - Conservazione della rappresentanza - Fondamento.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Quando una società di persone sia stata sciolta, anche senza una dichiarazione formale, continuano a rappresentarla coloro che erano a ciò designati anteriormente allo scioglimento, come previsto, in via generale, dall'art. 2274 cod. civ.. Per quanto attiene, più in particolare, alle società in nome collettivo, gli amministratori che abbiano avuto conferita la rappresentanza della società, conservano tale rappresentanza, fino all'eventuale nomina dei liquidatori, poiché la società - sia essa di persone o di capitali - non rappresenta, dopo il suo scioglimento, nella fase di liquidazione, un ente diverso da quello originario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2274
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)