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Sez. 6, Sentenza n. 521 del 10/02/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201437 - 01

Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) | Impugnazione erroneamente proposta a giudice incompetente - Dichiarazione di inammissibilità - Legittimità - Esclusione - Trasmissione degli atti al giudice competente - Necessità - Fattispecie relativa a richiesta di riesame proposta avverso provvedimento solamente ricorribile.
Stato
decisa il 1995-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201437-01

Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività)

Il principio di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. - secondo il quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dalla parte per cui, ove sia stata proposta a giudice incompetente, lo stesso trasmette gli atti al giudice competente - non consente la giudice investito dell'impugnazione erroneamente proposta di emettere pronuncia di inammissibilità, non rientrando detta statuizione nei suoi poteri di cognizione, poiché in tal caso, previa esatta qualificazione dell'impugnazione, occorre procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente. (Fattispecie relativa a dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di riesame avverso il rigetto dell'opposizione in tema di restituzione di beni sequestrati, provvedimento nei cui confronti è esperibile esclusivamente il diverso rimedio del ricorso per cassazione ex art. 127, comma settimo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)