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Sez. 2, Sentenza n. 1426 del 06/03/1982 (Rv. 419257 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - MANCATA INDICAZIONE DI UNO DEI GIUDICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA DELIBERAZIONE - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419257-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - MANCATA INDICAZIONE DI UNO DEI GIUDICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA DELIBERAZIONE - NULLITÀ - CONDIZIONI.*

L'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza di uno dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, ogni qualvolta tale indicazione non sia desumibile, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., dalla sentenza medesima, sicché resti ignota la reale composizione del collegio deliberante, costituisce - anche dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977 n. 532 (modificativa dell'art. 132 citato) - non errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., bensì motivo di nullità. (V 4569/80, mass n 408406; (V 35/78, mass n 389322).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)