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Sez. L, Sentenza n. 1958 del 12/03/1985 (Rv. 439869 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEL TERZO COMPONENTE DEL COLLEGIO NELL'INTESTAZIONE DELLA SENTENZA SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE E DALL'ESTENSORE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439869-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEL TERZO COMPONENTE DEL COLLEGIO NELL'INTESTAZIONE DELLA SENTENZA SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE E DALL'ESTENSORE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La particolare struttura dell'attuale processo del lavoro, che assegna speciale ed autonoma Rilevanza, anche ai fini esecutivi, alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza, comporta che, in una controversia soggetta al rito anzidetto, al fine di stabilire se la decisione sia stata ritualmente deliberata e se, in particolare, ad essa abbiano partecipato tutti i componenti del collegio, nonché se questi siano gli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza di discussione, deve farsi riferimento, più che al testo della sentenza completo di motivazione, al dispositivo come deliberato e letto in udienza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio, riguardanti la pronunzia del dispositivo, che, nella sua materialità, deve essere allegato agli Atti processuali. Pertanto, l'omessa indicazione del terzo componente del collegio nell'intestazione della sentenza successivamente depositata (con la sottoscrizione del Presidente e dell'estensore) è causa non di nullità ma di mero errore materiale (emendabile a norma degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.), ove le risultanze del fascicolo d'ufficio, e in particolare il verbale dell'udienza di discussione, evidenzino che il collegio che deliberò la sentenza e diede lettura del dispositivo era composto non soltanto dal Presidente e dall'estensore, secondo quanto risulta dalla sentenza depositata, ma anche da un terzo giudice. (V 2253/84, mass n 434289; (V 1847/83, mass n 426681; (V 1426/82, mass n 419257).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438, Legge 08/08/1977 num. 532

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)