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Sez. 1, Sentenza n. 17197 del 09/10/2012 (Rv. 623879 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. - Obbligazione relativa agli interessi - Applicazione - Condizioni - Periodicità del pagamento dovuto - Necessità - Conseguenze - Interessi per ritardato pagamento del prezzo di appalto ex artt. 33 ss. del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2012-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623879-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)