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Sez. L, Sentenza n. 6877 del 03/04/2015 (Rv. 635127 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. - Obbligazione relativa al rimborso del contributo pagato dall'avvocato dipendente di ente previdenziale per l'iscrizione all'Albo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635127-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, ma non è applicabile all'obbligazione, relativa al rimborso del contributo pagato dall'avvocato per l'iscrizione all'Albo di appartenenza, posta a carico dell'ente (nella specie, INPS) del quale il professionista sia dipendente, in quanto la natura periodica del credito deve essere originaria e non "derivata", non potendosi ipotizzare una trasmissibilità della periodicità, anche ai fini della prescrizione, dall'obbligazione principale ad altro credito da essa derivante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)