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Sez. L, Sentenza n. 2205 del 22/02/1992 (Rv. 475892 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità | Disciplina di un istituto risultante da un contratto collettivo "erga omnes" - Deroga per effetto di successivi contratti collettivi di diritto comune - Accertamento del carattere "in melius" o "in peius" - Criteri.
Stato
decisa il 1992-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475892-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità

Per stabilire se la disciplina di un determinato istituto risultante da un contratto collettivo efficace "erga omnes" (nella specie, in tema di "disponibilità", dall'art. 23 del c.c.n.l. 20 aprile 1951 recepito dal d.p.r. 9 maggio 1961 n. 816) sia stata - ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 741 del 1959 - legittimamente derogata "in melius", a favore dei lavoratori, da successivi contratti collettivi di diritto comune, oppure illegittimamente derogata "in peius", in danno dei lavoratori, l'analisi va condotta, bensì, con riferimento alle discipline poste a confronto valutate complessivamente, ma nell'ambito, tuttavia, del singolo istituto considerato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 09/05/1961 num. 816 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)