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Sez. L, Sentenza n. 6348 del 07/05/2001 (Rv. 546481 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ | Contratto collettivo con efficacia "erga omnes" - Deroga da parte di successivi contratti collettivi o individuali - Validità - Condizioni - Carattere più o meno favorevole della nuova previsione - Riferimento alla disciplina complessiva prevista per il singolo istituto contrattuale - Necessità - Fattispecie relativa alla disciplina dell'indennità di trasferta per il personale dipendente da aziende commerciali.
Stato
decisa il 2001-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546481-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ

A norma dell'art. 7, terzo comma, legge 14 luglio 1959 n. 741, secondo cui alle norme dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" si può derogare con accordi o contratti collettivi o individuali a favore dei lavoratori, il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non già al trattamento economico globalmente previsto od alle singole clausole del contratto, bensì alla disciplina complessiva del singolo istituto contrattuale (nella specie, in tema di indennità di trasferta, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva accertato che il trattamento economico previsto dall'art. 57 C.C.N.L. 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali, reso "erga omnes" con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481, era complessivamente più favorevole rispetto a quello previsto dal C.C.N.L. 28 marzo 1987).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 481 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)