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Sez. 5, Sentenza n. 1304 del 12/12/1972 Ud. (dep. 14/02/1973) Rv. 123213 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - NULLITA DELLA PERIZIA - VALUTAZIONE IN CONCRETO DELLA ESTENSIBILITA DELLA NULLITA AGLI ATTI SUCCESSI VI.*
Stato
decisa il 1972-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123213-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - NULLITA DELLA PERIZIA - VALUTAZIONE IN CONCRETO DELLA ESTENSIBILITA DELLA NULLITA AGLI ATTI SUCCESSI VI.*

La nullita di un atto si estende a quelli successivi solo se questi ne dipendono con uno stretto nesso di concatenazione causale, mentre non produce alcun effetto quando l'atto nullo risulti inutile ai fini della decisione. Il principio vale per tutti gli Atti processuali compresi quelli a contenuto probatorio. (fattispecie in tema di nullita della perizia).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)