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Sez. 2, Sentenza n. 11213 del 23/10/1991 (Rv. 474367 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie ed onerose | Efficacia nei confronti della parte predisponente - Necessità dell'approvazione scritta - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474367-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie ed onerose

La specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: deroga alla competenza territoriale) ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. è requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente (che è il solo legittimato a farne valere la mancanza), ma non anche per la loro efficacia nei confronti della stessa parte che le ha predisposte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)