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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14570 del 20/08/2012 (Rv. 623560 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Condizioni generali di contratto - Clausole vessatorie ed onerose - Necessità di specifica approvazione scritta - Mancanza - Conseguenze - Inefficacia nei confronti del predisponente - Esclusione - Nullità rilevabile dal solo aderente - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623560-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)