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Sez. 3 - , Ordinanza n. 3023 del 08/02/2018 (Rv. 647940 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Sostituzione del percorso argomentativo della decisione di primo grado - Giudicato esterno - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione – Sussistenza - Termini.
Stato
decisa il 2018-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647940-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

Il provvedimento con il quale il giudice, pur dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., rilevi l'inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto, sebbene abbia la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito, sicché è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., fermo restando, in ogni caso, il termine prescritto dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., atteso che, applicando all'ordinanza avente contenuto di sentenza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l'ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)