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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015 (Rv. 636967 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. - Decorso di distinti termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di inammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636967-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Qualora risulti ricorribile per cassazione, l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., sia perché è logicamente prioritario l'esame dell'impugnazione dell'ordinanza rispetto alla sentenza, sia perché, applicando all'ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l'ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)