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Sez. L - , Ordinanza n. 15610 del 01/06/2023 (Rv. 667732 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Obbligo di comunicazione del reddito professionale alla Cassa di previdenza - Disciplina anteriore al Regolamento CE n. 13 del 2004 - Avvocato cittadino di un Paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo degli avvocati nel Paese di provenienza e alla relativa Cassa - Insussistenza (dell'obbligo) - Conseguenze - Penalità irrogata per la mancata comunicazione dei redditi - Illegittimità.
Stato
decisa il 2023-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667732-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

L'obbligo degli avvocati di comunicare alla Cassa nazionale forense l'ammontare del reddito professionale - per le fattispecie a cui è inapplicabile "ratione temporis" l'art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 13 del 2004 - è correlato all'iscrizione alla Cassa medesima; ne consegue che tale obbligo di comunicazione all'ente di previdenza italiano non incombe sull'avvocato cittadino di un paese dell'Unione Europea, già iscritto all'albo ed alla relativa cassa previdenziale nello Stato membro di provenienza, sicché è illegittima la penalità irrogata per la sua violazione.

Legge 20/09/1980 num. 576 all. 17, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 883 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 16/09/2009 num. 987 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)