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Sez. L, Sentenza n. 233 del 11/01/2006 (Rv. 586337 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla Cassa di previdenza - Avvocati iscritti in altri albi professionali e alle relative Casse di previdenza - Esclusione - Avvocato cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo degli avvocati nel paese di provenienza e alla relativa Cassa di previdenza - Penalità comminata per l'asserita violazione dell'obbligo - Illegittimità - Fondamento
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586337-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

L'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla Cassa di previdenza è correlato all'iscrizione alla Cassa medesima, a prescindere dalla nazionalità, e non sussiste per gli avvocati iscritti in altri albi professionali e alle relative Casse di previdenza, alla stregua dell'art. 17 della legge n.576 del 1980 e delle istruzioni della Cassa di Previdenza Forense con le quali, in sede di autoregolamentazione, la Cassa ha escluso, per tali avvocati, l'obbligo di comunicazione. Pertanto, l'avvocato cittadino di un paese dell'Unione Europea, iscritto all'Albo degli avvocati nel paese di provenienza e alla relativa Cassa di previdenza, non ha alcun obbligo di comunicazione alla Cassa di Previdenza italiana dell'ammontare del reddito professionale, conseguendone l'illegittimità della penalità comminata, dalla Cassa Nazionale Forense, per l'asserita violazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)