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Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 03/12/1997 (Rv. 510671 - 01)

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO | Nozione - Costruzione in violazione delle distanze - Azione di riduzione - Atto emulativo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510671-01

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO

Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 cod. civ. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e che sia stato posto in essere con il solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, onde non è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che chieda la riduzione della costruzione realizzata dal vicino in violazione delle distanze legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)