Sez. U, Sentenza n. 76 del 07/01/1981 (Rv. 410467 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE DA PARTE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON RICORSO DELL'INCOLPATO - RINVIO ALLA MEDESIMA SEZIONE - NECESSITA - CONDIZIONI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE DA PARTE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON RICORSO DELL'INCOLPATO - RINVIO ALLA MEDESIMA SEZIONE - NECESSITA - CONDIZIONI.*
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la assoluzione per insufficienza di prove da parte della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, la quale postula una serie incompleta di elementi di responsabilita, ovvero una contrapposizione fra elementi contrari ed elementi favorevoli all'incolpato, si da lasciare in dubbio il convincimento sulla fondatezza dell'accusa, e sindacabile, in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, limitatamente alla sufficienza e congruita della motivazione in ordine ai fatti ed alle ragioni del dubbio, con esclusione di ogni esame sulla fondatezza o meno del medesimo. Qualora tale Sindacato, su ricorso dell'incolpato porti all'annullamento della sentenza impugnata, le Sezioni Unite devono disporre il rinvio alla medesima Sezione disciplinare, se non sussistano le condizioni per un'immediata pronuncia assolutoria con formula piena (art 539 n 9 cod proc pen) e si renda necessaria una nuova valutazione degli elementi probatori. (V 618/76, mass n 379264).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 539, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)