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Sez. U, Sentenza n. 5888 del 07/11/1981 (Rv. 416641 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CENSURE DEDUCIBILI.*
Stato
decisa il 1981-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416641-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CENSURE DEDUCIBILI.*

Anche in Sede di procedimento disciplinare a carico di magistrati, davanti alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, la formula assolutoria per insufficienza di prove è consentita in presenza di un'obiettiva incompletezza ed equivocità degli elementi positivi di prova, ovvero di contrasto fra elementi probatori di accusa ed elementi favorevoli, legittimanti il dubbio sulla colpevolezza dell'accusato, ed è sindacabile in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione solo sotto il profilo dell'adeguatezza e logicità della motivazione in ordine ai fatti ed alle ragioni di dubbio, con esclusione di ogni esame della fondatezza o meno del dubbio stesso. (V 76/81, mass n 410467).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)