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Sez. L, Sentenza n. 1942 del 10/03/1990 (Rv. 465808 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA - CONDIZIONI - VISITE COLLEGIALI PER ACCERTAMENTI SPECIFICI E CONTROLLI AMBULATORIALI PER ACCERTAMENTI GENERICI - ASSIMILABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465808-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA - CONDIZIONI - VISITE COLLEGIALI PER ACCERTAMENTI SPECIFICI E CONTROLLI AMBULATORIALI PER ACCERTAMENTI GENERICI - ASSIMILABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi del quattordicesimo comma del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983), in correlazione al disposto del decimo comma dello stesso articolo, la decadenza dal diritto all'indennità di malattia è collegata solo alla mancata (ed ingiustificata) presenza del lavoratore in Sede di visita di controllo domiciliare - nelle fasce orarie di reperibilità - e in Sede di visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici, essendo escluso che a tali visite collegiali siano assimilabili i controlli ambulatoriali per accertamenti generici con riguardo all'evoluzione della malattia dei lavoratori già sottoposti a visita di controllo. (V 78/88, C. cost.).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)