Sez. L, Sentenza n. 5894 del 14/06/1999 (Rv. 527463 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita di controllo - Assenza dell'interessato presso il proprio domicilio - Successivo invito in ambulatorio finalizzato a sopperire alla suddetta mancanza e ad effettuare il medesimo adempimento - Mancata presentazione del lavoratore - Conseguente decadenza dello stesso dal diritto all'indennità economica di malattia.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Il comportamento del lavoratore in malattia che non sia reperibile alla visita di controllo fissata dall'INPS né si preoccupi di ottemperare all'invito successivamente disposto in ambulatorio, per sopperire alla suddetta mancanza ed effettuare il medesimo adempimento, senza fornire rigorosa prova giustificativa della sua complessiva condotta assenteistica, integra la fattispecie delineata dall'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983. Ne consegue che al suddetto lavoratore deve essere comminata la sanzione della decadenza dal diritto alla indennità economica di malattia, atteso che nel caso di specie si tratta di un procedimento unico, sia pure articolato in fasi successive e che la seconda fase va ancorata alla prima essendo diretta ad ovviare alla mancata realizzazione di questa, sicché entrambe risultano essere finalizzate al medesimo adempimento di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)