Sez. 3, Sentenza n. 19975 del 30/08/2013 (Rv. 628747 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Omessa dichiarazione dell'evento interruttivo - Improseguibilità giudizio nei confronti della curatela - Rilevabilità in appello - Sussistenza - Giudicato implicito - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE
In materia di risarcimento danni, l'improseguibilità di una domanda proposta nei confronti di un soggetto dichiarato fallito dopo l'instaurazione del giudizio e senza che l'evento interruttivo sia stato dichiarato nel corso del processo di primo grado costituisce questione proponibile dalla curatela in fase di appello senza alcuna preclusione in quanto il giudicato interno, anche se solo implicito, è insuscettibile di formarsi su un fatto o una questione che non siano stati presi in considerazione in alcun modo dalla sentenza appellata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2005 num. 5 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)