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Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 26/06/2012 (Rv. 623168 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Fallimento del responsabile civile - Prosecuzione del giudizio nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623168-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare "in bonis".

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)