Sez. 1, Sentenza n. 1127 del 18/04/1970 (Rv. 346695 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DELL'AZIONE SOSTITUZIONE D'UFFICIO DELL'AZIONE FORMALMENTE ED ESPRESSAMENTE PROPOSTA - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO CON L'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITA DEL CONTRATTO PER VIZIO DI FORMA - ILLEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DELL'AZIONE SOSTITUZIONE D'UFFICIO DELL'AZIONE FORMALMENTE ED ESPRESSAMENTE PROPOSTA - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO CON L'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITA DEL CONTRATTO PER VIZIO DI FORMA - ILLEGITTIMITA.*
Il potere, spettante al giudice di merito, di qualificare giuridicamente il rapporto sul quale la domanda e fondata, non comprende quello di sostituire, d'ufficio, un'Azione diversa da quella formalmente ed espressamente proposta, con mutamento che incida sulla materia della lite. Consegue che il giudice non puo mutare la domanda di una parte concernente un determinato diritto in quella relativa ad un altro diritto, che nel primo non sia compreso e, non puo, del pari, nell'ipotesi di una domanda diretta ad ottenere una sentenza avente uno specifico contenuto (nella specie, risoluzione per inadempimento, chiesta sul presupposto implicito, ma necessario, dell'originaria validita del contratto), dichiarare, invece, la nullita del contratto per vizio di Forma che renda invalido ab origine il contratto stesso). (Conf 299-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)