Sez. 1, Sentenza n. 3882 del 20/11/1975 (Rv. 378139 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LIMITI - DIVIETO DI SOSTITUIRE UN'AZIONE DIVERSA - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - VALIDITA DEL DIVIETO ANCHE PER TALE AZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LIMITI - DIVIETO DI SOSTITUIRE UN'AZIONE DIVERSA - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - VALIDITA DEL DIVIETO ANCHE PER TALE AZIONE.*
La qualificazione, da parte del giudice, del rapporto controverso trova un limite nel divieto di sostituire un'Azione diversa a quella formalmente ed espressamente proposta. Tale principio vale anche per l'Azione di arricchimento, la quale, per il suo carattere di sussidiarieta, puo essere esercitata solo quando manchi altro titolo specifico a fondamento del diritto preteso, e deve quindi essere proposta in modo esplicito dalla parte interessata. (V 976/71, mass n 350924; 1127/70, mass n 346695; (V 1769/69, mass n 340828).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)