Sez. 2, Sentenza n. 2207 del 29/10/1984 Ud. (dep. 06/03/1985) Rv. 168156 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ATTENUANTE NON CONCESSA IN PRIMO GRADO - MANCATA RICHIESTA NEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ATTENUANTE NON CONCESSA IN PRIMO GRADO - MANCATA RICHIESTA NEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE.*
La cognizione del giudice dell'impugnazione è limitata ai punti della decisione devoluti al suo giudizio in virtù di specifici motivi di gravame, operando per gli altri punti la preclusione del giudicato. Pertanto, in assenza di impugnazione in ordine alla mancata concessione di una circostanza attenuante, formatosi il giudicato sul punto, questo non può essere esaminato dal giudice d'appello neanche ai fini dell'applicabilità dell'amnistia. (V mass n 151719; (Conf mass n 164165).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)