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Sez. 2, Sentenza n. 4424 del 16/12/1983 Ud. (dep. 12/05/1984) Rv. 164165 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ATTENUANTE NON CONCESSA IN PRIMO GRADO - MANCATA RICHIESTA NEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164165-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ATTENUANTE NON CONCESSA IN PRIMO GRADO - MANCATA RICHIESTA NEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE.*

La cognizione del giudice dell'impugnazione è limitata ai punti della decisione devoluti al suo giudizio in virtù di specifici motivi di gravame, operando per gli altri punti la preclusione del giudicato. Pertanto, in assenza di impugnazione in ordine alla mancata concessione di una circostanza attenuante (nella specie, danno patrimoniale di speciale tenuità), formatosi il giudicato sul punto, questo non può essere esaminato dal giudice di appello neanche ai fini dell'applicabilità dell'amnistia. (V. Contrasto segnalato in rv: 900097, dove, peraltro, le decisioni in senso contrario si riferiscono all'ipotesi di decreto di amnistia sopravvenuto nelle more del giudizio di impugnazione). (Conf mass n 148772; (contra mass n 151719, ed ivi citate in senso conforme e contrario).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)