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Sez. 2, Sentenza n. 3404 del 15/11/1972 (Rv. 361264 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE - MUTUO A FAVORE DEL PROPRIETARIO DI UN EDIFICIO POI DIVENUTO CONDOMINIALE - IPOTECA A GARANZIA DEL MUTUO SU PARTE DELL'EDIFICIO POI DIVENUTA COMUNE - RESTITUZIONE DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI DELLA SOMMA MUTUATA - SURROGAZIONE DEL CONDOMINO.*
Stato
decisa il 1972-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361264-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE - MUTUO A FAVORE DEL PROPRIETARIO DI UN EDIFICIO POI DIVENUTO CONDOMINIALE - IPOTECA A GARANZIA DEL MUTUO SU PARTE DELL'EDIFICIO POI DIVENUTA COMUNE - RESTITUZIONE DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI DELLA SOMMA MUTUATA - SURROGAZIONE DEL CONDOMINO.*

In ipotesi che l'originario unico proprietario di un edificio, poi divenuto condominiale, a garanzia della restituzione di una somma di denaro mutuatagli, abbia concesso al mutuante ipoteca su una parte dell'edificio, nella quale sia stato ricavato l'atrio condominiale, il condomino che abbia successivamente pagato la somma mutuata ha diritto, nei confronti degli altri condomini, alla surrogazione legale di cui all'art 1203 n 3 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)