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Sez. 3, Sentenza n. 3937 del 04/04/1995 (Rv. 491622 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO DATORE DI IPOTECHE - DIRITTO DI REGRESSO DEL TERZO | Titolare di una quota del bene ipotecato che paghi il creditore - Surrogazione nei diritti del creditore verso i proprietari delle altre quote - Regresso - Limiti.
Stato
decisa il 1995-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491622-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO DATORE DI IPOTECHE - DIRITTO DI REGRESSO DEL TERZO

Il proprietario di una parte del bene sul quale, prima della divisione, è stata iscritta ipoteca per garanzia del debito di un terzo, si surroga, con il pagamento del credito (al quale è tenuto (per il debitore) perché esposto alla azione esecutiva del creditore sul bene ipotecato) nei diritti del creditore verso i proprietari delle altre quote o parti del bene (originariamente unico) assoggettato al vincolo solo nella misura e nei limiti in cui avrebbe avuto diritto di regresso o di surroga nei confronti dei condebitori solidali e, perciò, esclusivamente per la parte di debito eccedente la quota di valore della sua proprietà rispetto all'intero e nei limiti della quota di valore della proprietà altrui; sia il regresso che la surrogazione, nei rapporti tra i condebitori solidali, operano, infatti, solo nei limiti della suddivisione del debito nei rapporti interni tra i condebitori (art. 1299 cod. civ.) perché solo entro questi limiti il pagamento è eseguito anche nell'interesse specifico altrui (in quanto riduce o estingue l'obbligazione di altro o di altri condebitori nella misura derivante dalla suddivisione del debito nei rapporti interni ed indipendentemente dalla loro posizione verso il creditore) ed a questo principio non può sottrarsi la surrogazione "ex lege" di colui che è tenuto per altri al pagamento del debito, nei confronti degli altri responsabili del medesimo debito altrui, dato che anche questa (surrogazione) ha il suo fondamento nel medesimo presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1298

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)