Sez. 4, Sentenza n. 2887 del 07/03/1985 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168534 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - APPLICAZIONE DI UNA MISURA SOSTITUTIVA - RICHIESTA - RIGETTO - PRECEDENTE CONCESSIONE DI UN BENEFICIO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE - VIOLAZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - APPLICAZIONE DI UNA MISURA SOSTITUTIVA - RICHIESTA - RIGETTO - PRECEDENTE CONCESSIONE DI UN BENEFICIO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE - VIOLAZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE.*
La misura sostitutiva della pena deve tendere al reinserimento sociale del condannato. Ne consegue che dai criteri stabiliti nell'art. 133 cod. pen. il giudice deve trarre il giudizio prognostico positivo che va adeguatamente motivato, con l'effetto che non ricorre alcuna violazione di legge nella sentenza con cui il giudice neghi l'applicazione delle sanzioni sostitutive ad un imputato che abbia goduto, in precedenza, di due sospensioni condizionali della pena, risultate non sufficienti a fare astenere lo stesso dal commettere ulteriori reati. (V mass n 162755, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)