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Sez. 2, Sentenza n. 360 del 05/02/1973 (Rv. 362305 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - OSSERVANZA - OBBLIGO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362305-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - OSSERVANZA - OBBLIGO - LIMITI.*

Nel condominio degli edifici le distanze legali fra costruzioni vanno osservate solo se cio non preclude l'Esercizio dei diritti di ogni condomino sulle parti comuni, e cioe non si rendano incompatibili con i principi del condominio, in base ai quali ciascun condomino puo servirsi delle parti comuni purche non ne alteri la naturale destinazione, non pregiudichi la stabilita, la sicurezza e il decoro architettonico del fabbricato, non arrechi danno alle singole proprieta esclusiva e non impedisca agli altri partecipanti di fare parimenti uso delle cose comuni dell'edificio. (V 570/66, mass n 321137).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)