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Sez. 2, Sentenza n. 3757 del 21/11/1974 (Rv. 372263 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372263-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Le norme sulle distanze legali sono applicabili in materia di condominio di edifici qualora uno dei condomini, utilizzando le parti comuni dell'edificio a vantaggio del piano di sua esclusiva proprieta, sia pure nei limiti consentiti dall'art 1102 cod civ, incorra nella violazione dei diritti di un altro condomino sull'immobile di sua esclusiva proprieta facente parte dell'edificio condominiale. (nella specie un condomino aveva costruito un manufatto aggettante dal muro perimetrale comune, a distanza inferiore a quella prescritta dall'art 907 cod civ rispetto alla finestra dell'appartamento di altro condomino). (V 360'73, mass n 362305).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)