Sez. 2, Sentenza n. 23142 del 08/04/2011 Ud. (dep. 09/06/2011) Rv. 250564 - 01
GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELL'IMPUTATO | Sentenza di assoluzione - Condanna del querelante rifusione spese - Mancata pronuncia - Appellabilità - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELL'IMPUTATO
È ricorribile per cassazione dall'imputato, e non appellabile, la sentenza di assoluzione del giudice di pace che abbia omesso di pronunciarsi sulla condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali e, in caso di colpa grave, al risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)