Sez. 5 - , Sentenza n. 13809 del 18/02/2020 Ud. (dep. 06/05/2020) Rv. 279076 - 01
SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI | Assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto - Domanda di condanna del querelante al pagamento delle spese processuali - Omessa motivazione - Illegittimità.
SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è illegittima la sentenza che ometta di provvedere sulla richiesta dell'imputato, assolto per insussistenza del fatto, di condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali, potendo tale statuizione essere esclusa solo in presenza di giusti motivi individuati e valutati dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)