Sez. L, Sentenza n. 5749 del 21/06/1996 (Rv. 498240 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell' O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine servizio - Disciplina - Norma del regolamento dell'ente - Illegittimità per contrasto con gli art. 3, 36 e 38 Cost.- Insussistenza - Disapplicazione da parte dell'A.G.O. - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
Non è illegittimo per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 Cost. e non può quindi esser disapplicato dal giudice ordinario l'art. 2 del decreto interministeriale 3 agosto 1969, di approvazione del regolamento della disciolta Opera Nazionale Maternità e Infanzia,(richiamato dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 689, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977, n.563) interpretato nel senso che esso esclude l'indennità di buonuscita dal calcolo dell'indennità premio di servizio per il personale che, in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferito agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, abbia optato per la iscrizione alla C.P.D.E.L. Infatti l'eventuale disparità di trattamento fra il personale, a seconda che esso siasi o no avvalso della sopraindicata opzione, nasce da un atto di autonomia privata ricollegandosi ad una scelta del dipendente e non da un atto eteronomo, mentre non sussiste poi un principio costituzionale che imponga una precisa ed inalterabile corrispondenza fra contribuzioni ed entità delle prestazioni.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)